31.01.2025
Istituzionale
Sport in Costituzione? Che sia un punto di partenza. ASI in Senato
ASI IN AUDIZIONE ALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO INSIEME A ENDAS E OPES ⬇︎
Il 28 gennaio, presso la VII Commissione Senato della Repubblica, ASI, insieme a Endas e Opes, è stata protagonista di un’audizione inerente osservazioni e proposte emendative sul Disegno di legge n. 992 – “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale”. L’esposizione introduttiva è stata svolta dal Segretario Generale ASI Achille Sette. “Riteniamo che il DDL n. 992 possa rappresentare una base solida per un cambiamento culturale e legislativo in attuazione del 7°com. dell’Art.33 della Costituzione, ma altresì riteniamo necessari alcuni accorgimenti per amplificarne l’efficacia e l’impatto sociale – ha esordito Sette nell’audizione -. I nostri tre Enti contano oltre 2.500.000 di tesserati e più di 25.000 società sportive e culturali affiliate, e la convergenza di intenti sull’importanza dello sport per la salute, l’educazione e il benessere sociale, ci porta qui con tutto il nostro bagaglio socioculturale e la fiducia nella forza delle relazioni per incidere sui processi di cambiamento. Oggi siamo qui per esporre le nostre proposte condivise ad integrazione del DDL 992, che si fondano sulla promozione dello sport come diritto universale, su infrastrutture e impiantistica, sostegno economico e fiscale, e integrazione sociale”.
LE ISTANZE EMENDATIVE
Di seguito le istanze emendative presentate da ASI, Endas e Opes agli articoli di interesse del DDL 992 con la struttura del testo attuale, commento e proposte emendative. ⬇︎
Art. 1 DDL 992
1. In attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell’offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l’insegnamento dell’educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali. 2. È prevista l’introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psicomotorie. 3. L’attuazione delle finalità di cui al presente articolo si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze.
Proposta emendativa al comma 1:
“Le ore di educazione motoria devono essere affidate a docenti con laurea magistrale in Scienze Motorie o equivalente, con un percorso formativo specifico in ambito scolastico. Per l’inclusione di alunni con disabilità, è obbligatoria la collaborazione con esperti in psicomotricità.” Le tre ore settimanali dovranno essere suddivise in: due ore dedicate ad attività di educazione motoria generale; un’ora per attività di prevenzione, come ginnastica posturale e programmi specifici contro l’obesità.
Proposta emendativa al comma 2:
“Ogni scuola deve includere programmi di educazione motoria adattata per studenti con disabilità, con risorse dedicate per l’acquisto di attrezzature specifiche e la formazione degli insegnanti a valere sui capitoli riportati al successivo comma 3.”
Art. 2 DDL 992
1. Ai fini della prevenzione e dell’individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un’attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.
Proposta emendativa al comma 1
“Le unità mobili devono effettuare controlli preventivi su giovani atleti, con particolare attenzione ai gruppi tra i 6 e i 18 anni, per prevenire patologie muscolo-scheletriche, cardiovascolari e metaboliche.”
Introduzione del comma 2. “Il Ministero della Salute, in collaborazione con le regioni, istituisce un protocollo uniforme per garantire un’omogeneità nell’attuazione delle attività di monitoraggio preventivo, con verifiche annuali sull’efficacia del servizio.”
Art. 3 DDL 992
1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente: « 1.1.1. Dall’imposta lorda si detrae l’intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi».
2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Proposte emendative al comma 1
“La detrazione fiscale sarà applicabile anche ai costi sostenuti per attività sportive di minori di 18 anni e famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro. I soggetti con disabilità avranno diritto a una detrazione completa, senza limiti di importo.”
“La detrazione fiscale sarà riconosciuta fino a un massimo di 500 euro per contribuente per ogni anno fiscale. Il limite è esteso a 1.000 euro per le famiglie con tre o più figli iscritti a corsi sportivi.”
“Le associazioni sportive e le palestre (regolarmente iscritte negli appositi registri) dovranno fornire un documento unico annuale certificato, da allegare alla dichiarazione dei redditi per ottenere la detrazione, con il supporto di piattaforme digitali predisposte dall’Agenzia delle Entrate.”
“Gli over 60 beneficiano di una detrazione del 100% delle spese sostenute per abbonamenti a centri sportivi e piscine, fino a un massimo di 1.000 euro annui, a condizione che l’attività sia certificata da un medico come preventiva o riabilitativa.”
Art. 4 DDL 992
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è istituita una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata in materia di sport. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Proposte emendative al comma 1
“La Sport Card è destinata alle persone disabili e alle famiglie con reddito ISEE inferiore a 20.000 euro, garantendo accesso gratuito o a tariffe agevolate alle strutture sportive accreditate e regolarmente iscritte negli appositi registri.”
“Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità delegata dal Governo in materia di sport pubblica un rapporto sul sito istituzionale, dettagliando la distribuzione geografica delle Sport Card e il profilo socioeconomico dei beneficiari.”
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