02.02.2018
Istituzionale
Obbligo per associazioni, Onlus e fondazioni di pubblicare sul proprio sito i contributi pubblici
L’art. 1 comma 125 della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che, tra gli altri, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le associazioni, le Onlus (assorbite dal D.Lgs 117/2017) e le fondazioni che intratterranno rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, comprese le partecipate da quest'ultime direttamente o indirettamente, dovranno pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
Secondo una interpretazione prevalente, la pubblicazione relativa ai dati 2017 va effettuata entro il 28 febbraio 2018 e l’inosservanza è sanzionata con la restituzione delle somme ricevute. È prevista l’esenzione se i contributi ricevuti non superano i 10.000 euro.
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