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01.06.2023

Istituzionale

Lavoro sportivo. Correttivo in prima lettura

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI, SOCIETÀ, PROFESSIONI E INFRASTRUTTURE IN AMBITO SPORTIVO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Si semplifica la disciplina relativa alla prestazione dei direttori di gara, stabilendo che sia sufficiente per ogni singola prestazione una comunicazione o designazione da parte dell’organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro. Ai direttori di gara possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza. Saranno comunque sempre dovute le comunicazioni al centro per l’impiego entro il novantesimo giorno del mese successivo della data di inizio del rapporto e per un ciclo di prestazioni non superiore a trenta.

Ma la notizia più attesa è che si innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Tra i vari punti è da evidenziare che mentre da un lato si interviene sulla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, dall’altro, Il testo,prevede che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. La cancellazione è prevista anche in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all’esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Il Comunicato stampa del Governo
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