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25.02.2019

Istituzionale

Associazioni, Fondazioni, Onlus. Contributi governativi oltre i diecimila euro? Vanno pubblicati sul sito Internet

Una circolare che guarda alla trasparenza
 

Una circolare che interpreta una recente normativa che impone ad Associazioni, Fondazioni e Onlus di pubblicare sul proprio sito Internet (o nel sito Internet della rete associativa di appartenenza), entro il 28 febbraio di ogni anno e a partire dall’anno in corso (in riferimento all’annualità 2018), le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente, purchè di ammontare, complessivo, superiore a diecimila euro.
Si tratta della circolare n. 2 dell’11.01.2019 del Ministero del Lavoro (in allegato), che fornisce i chiarimenti necessari affinché le associazioni possano, entro il prossimo 28 febbraio, correttamente adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a loro carico dall’art. 1 commi 125 -129 della legge 4 agosto 2017 n. 124 con riferimento ai rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici.

 

Cosa pubblicare
A decorrere dall’anno 2018 […] le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica devono assolvere agli obblighi di trasparenza dando notizia dei contributi incassati. 
Le informazioni sono relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente: l’obbligo, quindi, non sussiste se, nell’anno 2018, l’ente privato ha complessivamente ricevuto da pubbliche amministrazioni vantaggi in totale inferiori a 10.000 €. Ai fini del computo della soglia dei 10.000 € e del corretto adempimento dell’obbligo di pubblicazione dovrà applicarsi il criterio contabile di cassa, sicché conteranno i vantaggi economici ricevuti nell’anno di riferimento, anche se eventualmente deliberati o dovuti dalla pubblica amministrazione in un anno precedente.
Nota bene. Ai fini del computo della soglia minima i vantaggi economici provenienti da più amministrazioni pubbliche devono essere sommati, ed una volta che la soglia sia superata, tutti i singoli vantaggi economici, ancorché singolarmente inferiori, dovranno essere pubblicati; sicché, ad esempio, un ente che nel 2018 avesse ricevuto un contributo di 6.000 € da un comune ed un contributo di 5.000 € da una regione, sarebbe obbligato a pubblicare entrambi i contributi, anche se ciascun contributo individualmente considerato non supera i 10.000 €. 
 
Cosa s’intende per vantaggi economici
Nel computo della soglia vanno considerati i vantaggi economici di qualsiasi genere: contributi, sovvenzioni, ma anche corrispettivi contrattuali, ricevuti nell’anno solare precedente.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare citata, “L’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione”.
 
Chi e dove pubblicare
Gli obblighi di trasparenza devono adempiersi con modalità diverse (e, conseguentemente, entro termini diversi) a seconda della natura dell’ente.
Gli enti qualificabili come “imprese” (come le società, le cooperative sociali e le altre imprese sociali, ma anche, a nostro avviso, le associazioni e le fondazioni iscritte nel registro delle imprese) non sono tenuti alla pubblicazione in Internet entro il 28 febbraio di ogni anno, bensì alla pubblicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato; ne consegue che il termine di adempimento coincide con quello entro il quale il bilancio deve essere approvato e pubblicato;
gli enti non qualificabili come imprese (quali le associazioni e fondazioni non iscritte nel registro delle imprese, siano o non siano del terzo settore) dovranno invece pubblicare le informazioni rilevanti entro il 28 febbraio 2019. Gli enti del terzo settore di cui precedente punto potranno pubblicare le informazioni rilevanti o nel proprio sito Internet (o altro luogo pubblico virtuale, quale la propria pagina Facebook) oppure in quello della rete associativa di appartenenza.
Tra i soggetti tenuti all’obbligo vi sono anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
 
Mancata pubblicazione
L'inosservanza di tale obbligo comporta, per le sole “imprese” (tra cui vanno annoverate le s.s.d.), la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Tanto ha infatti chiarito il Consiglio di Stato in un recente parere sul tema. Ciononostante, riteniamo importante che anche associazioni, fondazioni ed ONLUS (e tra esse le a.s.d.), cioè gli enti non qualificabili come imprese, osservino la regola e pubblichino le informazioni.
 
Quali sono le amministrazioni pubbliche? 
Per amministrazioni pubbliche s’intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
 
Cosa pubblicare 
Il Ministero del Lavoro, nella menzionata circolare, ha chiarito che le informazioni da pubblicare dovranno comprendere quanto meno i seguenti elementi:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale;
  • Estremi di legge.

La Circolare n. 2 dell’11.01.2019 del Ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti necessari affinché le associazioni possano, entro il prossimo 28 febbraio, correttamente adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a loro carico dall’art. 1 commi 125-129 della legge del 4 agosto 2017 n. 124. La normativa è stata oggetto di interpretazione anche da parte del Consiglio di Stato (parere n. 1449/2018 dell’1 giugno 2018).
 
Allegati
Circolare n. 2 dell’11.01.2019 del Ministero del Lavoro.

 

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