17.06.2016
Istituzionale
Andrea Albertin (ASI) sulla circolare CONI in materia di certificati medici
IL COMMENTO DI ANDREA ALBERTIN
- per i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: vige l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico (come definito ed individuato da ultimo con le linee guida del Ministero della Salute 08/08/2014) per tutti i tesserati in Italia che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti (Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva) ritenute a carattere non agonistico fatta eccezione per quanto previsto dal seguente punto 2);
- per i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico: non sussiste obbligo di certificazione (ma la circolare raccomanda comunque un controllo medico) per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Vengono elencati una serie di sport (nota bene, trattasi di un elenco ampliato rispetto a quanto indicato dal Decreto Balduzzi in materia di defibrillatori, ma non esaustivo. La circolare prevede infatti che non vige obbligo di certificazione per tutte quelle “ulteriori attività “il cui impegno fisico sia minimo).
- tesserati che non svolgono nessuna attività sportiva (non praticanti)
Detto questo, ricordo che in alcune Regioni (es. Veneto ed Emilia Romagna) vige una normativa parallela, valida a tutti gli effetti avendo le Regioni stesse potestà legislativa concorrente con lo Stato in materia sanitaria, (quindi di pari valore). Prendiamo ad esempio la Regione Veneto che richiama espressamente l’analoga normativa della Regione Emilia Romagna.
Regione Veneto: Bur n. 48 del 15 maggio 2015. Materia: Sport e tempo libero. Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 28 aprile 2015. Disciplina delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva:disposizioni attuative.
La certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come “sportive”. A tal riguardo, come precisato altresì da altre Regioni, in particolare l’Emilia-Romagna, l’attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti. Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l’organizzazione dell’attività (organi scolastici, CONI, società affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa all’attività (l’essere o meno tesserato alle Federazioni sportive, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), come già sottolineato dalla Commissione Salute nella seduta del 25 marzo 2015. Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva”, come sopra definita, sono da considerarsi ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all’obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi.
Qual è quindi lo” stato dell’arte”?!
1 – Decreto Balduzzi e successive modifiche. Rappresenta la normativa statale attualmente vigente in materia
2 – Leggi Regionali. Manifestano una diversa volontà legislativa di pari livello rispetto al Decreto Balduzzi.
3 – Circolare CONI. Atto amministrativo sollecitato dal Ministero della salute che di fatto contraddice in parte il Decreto Balduzzi.
Posso solo riassumere il mio personale pensiero.
Andrea Albertin, presidente Consulta Comitati Periferici e presidente ASI Veneto
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